
Decreto Requisiti Minimi 2026: cosa cambia per BACS e ricarica elettrica
Dal 3 giugno 2026 il DM 28 ottobre 2025 sostituisce le regole del 2015. Cosa cambia davvero, perché non è la Case Green e perché BACS e ricarica elettrica vanno progettat...
Aggiornato al 4 ottobre 2026
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Dieci anni. Tanto è durato il decreto del 26 giugno 2015 che ha definito i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici in Italia. Dal 3 giugno 2026 il suo posto è stato preso dal DM 28 ottobre 2025, e anche se gran parte del dibattito si è concentrata su calcoli, ponti termici e trasmittanze, per chi lavora nell'impiantistica e nell'automazione le novità più interessanti stanno altrove. Proviamo a fare ordine, partendo da un equivoco che vale la pena chiarire subito.
Prima di tutto: non è la Case Green
In molti hanno presentato il nuovo decreto come il recepimento della Direttiva Case Green. Non è così. Il DM 28 ottobre 2025 completa l'attuazione della direttiva europea del 2018, la cosiddetta EPBD III, e interviene sui requisiti di calcolo e sulle verifiche da rispettare in progettazione. Non tocca invece la classificazione energetica da A a G degli attestati, e non introduce gli obiettivi di decarbonizzazione del parco edilizio previsti dalla nuova direttiva, la EPBD IV, il cui recepimento in Italia è ancora in sospeso.
Perché è importante saperlo? Perché chi oggi progetta deve rispettare queste regole, ma deve anche sapere che un ulteriore aggiornamento arriverà quando l'Italia recepirà la Case Green. Progettare pensando solo al minimo di oggi significa rischiare di ritrovarsi con edifici superati prima ancora di essere finiti.
Cosa cambia in sintesi
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025 ed è entrato in vigore 180 giorni dopo. Sul fronte dell'involucro, le novità principali riguardano l'ingresso esplicito dei ponti termici nell'edificio di riferimento per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello, e una differenziazione dei valori limite del coefficiente di scambio termico per tipologia di intervento e zona climatica. Vengono aggiornate le norme tecniche di calcolo e, di conseguenza, cambia anche la relazione tecnica che accompagna i progetti, con un regime transitorio per le pratiche già avviate.
Per i progettisti termotecnici sono cambiamenti sostanziali. Ma per chi si occupa di impianti elettrici, automazione e gestione dell'energia, le due novità che cambiano davvero il lavoro sono altre: i sistemi BACS e la ricarica dei veicoli elettrici.
BACS: da raccomandazione a requisito
Il primo cambiamento è l'obbligo dei sistemi di automazione e controllo di classe B o superiore secondo la UNI EN ISO 52120-1. Vale per gli edifici non residenziali di nuova costruzione e per quelli in ristrutturazione importante di primo livello, ed è esteso agli edifici non residenziali esistenti con impianti termici di potenza superiore a 290 kW, quando l'intervento è tecnicamente realizzabile e ripaga in meno di sei anni al netto degli incentivi.
Ne abbiamo parlato in dettaglio nell'articolo dedicato alle classi BACS, ma il punto chiave è uno: l'automazione esce dalla lista dei desideri del preventivo ed entra in quella dei requisiti di progetto. Questo cambia il momento in cui entra in gioco chi la progetta. Non più a valle, quando gli impianti sono già definiti, ma all'inizio, insieme al termotecnico.

La ricarica elettrica entra nell'edificio
La seconda novità è meno discussa, ma altrettanto importante. Il decreto dedica un capitolo specifico all'integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici dotati di posti auto. Per i residenziali nuovi o in ristrutturazione importante si tratta soprattutto di predisposizione: canalizzazioni e spazi pronti per installare in futuro i punti di ricarica. Per i non residenziali gli obblighi sono più articolati e comprendono anche l'installazione diretta dei punti di ricarica.
La vera svolta riguarda però gli edifici non residenziali esistenti: quelli con più di venti posti auto sono tenuti a installare un numero minimo di punti di ricarica anche se non sono oggetto di ristrutturazione. Uffici, hotel, centri commerciali, parcheggi aziendali: una platea enorme, che fino a ieri poteva rimandare la questione.
Perché queste due novità vanno lette insieme
Qui arriva la parte che ci interessa di più come progettisti. Un punto di ricarica non è un carico come gli altri. È una potenza significativa, spesso concentrata in fasce orarie precise, che si somma a quella degli impianti di climatizzazione, dell'illuminazione e dei processi dell'edificio. Installare colonnine senza una logica di gestione significa, nel migliore dei casi, sovradimensionare la fornitura elettrica; nel peggiore, ritrovarsi con distacchi e contestazioni.
Facciamo un esempio. Un edificio uffici con un parcheggio da trenta posti e un impianto fotovoltaico sul tetto. Se le colonnine lavorano da sole, caricano alla massima potenza appena un'auto si collega, magari alle nove del mattino quando partono anche la climatizzazione e tutte le postazioni di lavoro. Se invece sono integrate con il sistema di gestione dell'edificio, la potenza di ricarica si modula in base al carico complessivo, alla produzione fotovoltaica del momento e alle priorità definite dal gestore. Stessa infrastruttura, contatore più piccolo, bollette più basse, nessun distacco.
È esattamente lo stesso tipo di logica che la classe B dei BACS richiede per gli impianti termici: misurare, coordinare, ottimizzare. Ed è per questo che ha senso progettare BACS e ricarica elettrica come un unico sistema, non come due capitoli separati affidati a fornitori diversi che non si parlano.
Cosa fare adesso
Per chi progetta edifici non residenziali, il consiglio è di affrontare automazione, ricarica e gestione dell'energia già nella fase preliminare, con un responsabile chiaro dell'integrazione. Per chi gestisce edifici esistenti, il primo passo è una verifica: potenza degli impianti termici, numero di posti auto, stato dell'automazione esistente. Da lì si capisce quali obblighi scattano e quali interventi conviene fare insieme, magari approfittando degli incentivi disponibili.
Per installatori e system integrator, infine, il decreto apre uno spazio nuovo. Chi oggi sa proporre un pacchetto unico, con automazione in classe B, ricarica gestita e monitoraggio dei consumi, parla la lingua del committente: non vende colonnine o centraline, ma un edificio che rispetta la legge e costa meno da gestire. Serve però competenza vera su entrambi i fronti, dalla gestione dinamica dei carichi ai protocolli di comunicazione tra stazioni di ricarica e sistemi di supervisione, e serve la capacità di documentare quello che si fa. Le verifiche sui progetti diventeranno più attente, e la differenza la farà chi saprà dimostrare con i numeri che il sistema funziona.
E per tutti vale un principio semplice: il decreto fissa il minimo, ma la direzione è già scritta. Con la Case Green in arrivo, edifici capaci di misurare, gestire e ottimizzare i propri consumi non saranno più un vantaggio competitivo. Saranno la normalità. Chi ci arriva prima, ci arriva meglio.
Domande frequenti
Da quando è in vigore il nuovo Decreto Requisiti Minimi?
Il DM 28 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025 ed è entrato in vigore 180 giorni dopo, il 3 giugno 2026, aggiornando il decreto del 26 giugno 2015.
Il Decreto Requisiti Minimi recepisce la Direttiva Case Green?
No. Completa l'attuazione della direttiva europea del 2018 (EPBD III) e riguarda requisiti di calcolo e verifiche di progetto. Non modifica la classificazione energetica A-G degli attestati; il recepimento della EPBD IV è ancora in sospeso.
Quali obblighi introduce per la ricarica dei veicoli elettrici?
Per gli edifici dotati di posti auto prevede la predisposizione delle infrastrutture di ricarica nei residenziali nuovi o in ristrutturazione importante e obblighi più articolati, compresa l'installazione diretta di punti di ricarica, nei non residenziali. Gli edifici non residenziali esistenti con più di venti posti auto devono installare un numero minimo di punti di ricarica anche senza ristrutturazione.
Cosa prevede per i sistemi BACS?
L'obbligo di sistemi di automazione e controllo di classe B o superiore secondo la UNI EN ISO 52120-1 negli edifici non residenziali nuovi o in ristrutturazione importante di primo livello e in quelli esistenti con impianti termici oltre 290 kW, se l'intervento è realizzabile e ripaga in meno di sei anni al netto degli incentivi.
Alessio Vannuzzi è ingegnere elettronico, CEO di Ohmega Progettazioni e KNX Tutor. Coordina KNX Professionals Italia ed è membro del CEI CT 205 e della commissione UNI/CT 272 del CTI. Dal 2009 progetta impianti di home e building automation e forma i professionisti del settore.
